Segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023

(Whistleblowing)

Whistleblowing My Governance

Come effettuare una segnalazione

La segnalazione potrà essere effettuata utilizzando il canale web, attraverso il sito MYGOVERNANCE idoneo a garantire con modalità informatiche la massima riservatezza dell’identità del segnalante nel rispetto di quanto previsto in materia dal d.lgs. 24/2023.
La Segnalazione deve essere circostanziata ossia effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire l’accertamento dei fatti segnalati e dovrà avere ad oggetto:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da SIE;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali elencati nell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero della legislazione interna che costituisce loro attuazione degli atti di diritto europeo indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937;
  • qualsiasi condotta suscettibile di vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni previste dagli atti dell’Unione nei settori individuati nei punti (b), (c) ed (d);
  • ogni altro possibile illecito amministrativo, contabile, civile e penale di qualsiasi natura, diverso dai precedenti.

Le segnalazioni in applicazione dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 24/2023 non potranno riguardare:
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste di un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro anche con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le segnalazioni delle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti comunitari elencati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023;
  • la materia della sicurezza e difesa nazionale.

Il segnalante non potrà essere discriminato per effetto della segnalazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 24/2023, qualora al momento della segnalazione abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino tra quelle rilevanti. Al contrario il beneficio della tutela del segnalante decade quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o, comunque, per reati commessi con la proposizione della denuncia ovvero quando sia accertata la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave.
Al fine della massima tutela della garanzia della propria riservatezza, nell’effettuare la segnalazione il segnalante dovrà:
  • utilizzare esclusivamente dispositivi informativi personali;
  • registrarsi sulla piattaforma online e effettuare le segnalazioni utilizzando un indirizzo personale di posta elettronica.

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